Art. 8 · Obblighi dei vettori aerei riguardanti i trasferimenti di dati

Art. 8

Obblighi dei vettori aerei riguardanti i trasferimenti di dati

In vigore dal 27 apr 2016
Obblighi dei vettori aerei riguardanti i trasferimenti di dati 1.   Gli Stati membri adottano i necessari provvedimenti affinché i vettori aerei trasferiscano, attraverso il «metodo push», i dati PNR elencati nell'allegato I, a condizione che abbiano già raccolto tali dati nel normale svolgimento della loro attività, alla banca dati dell'UIP dello Stato membro nel cui territorio atterra o dal cui territorio parte il volo. Qualora il volo sia operato in code-sharing da uno o più vettori aerei, l'obbligo di trasferire i dati PNR di tutti i passeggeri del volo spetta al vettore aereo che opera il volo. Qualora un volo extra-UE faccia uno o più scali negli aeroporti degli Stati membri, i vettori aerei trasferiscono i dati PNR di tutti i passeggeri alle UIP di tutti gli Stati membri interessati. Lo stesso vale qualora un volo intra-UE faccia uno o più scali negli aeroporti di diversi Stati membri, ma solo in relazione agli Stati membri che raccolgono i dati PNR dei voli intra-UE. 2.   Nel caso in cui i vettori aerei abbiano raccolto le informazioni anticipate sui passeggeri (API) di cui all'allegato I, punto 18, ma non conservino tali dati con gli stessi mezzi tecnici di quelli per gli altri dati PNR, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i vettori aerei trasferiscano, attraverso il «metodo push», anche detti dati all'UIP dello Stato membro di cui al paragrafo 1. In caso di trasferimento, tutte le disposizioni della presente direttiva si applicano in relazione a tali dati API. 3.   I vettori aerei trasferiscono i dati PNR elettronicamente utilizzando i protocolli comuni e i formati di dati supportati da adottare secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2, o, in caso di guasto tecnico, con altro mezzo appropriato che assicuri un adeguato livello di sicurezza dei dati, conformemente alle seguenti condizioni: a) da 24 a 48 ore prima dell'ora prevista di partenza del volo; e b) immediatamente dopo la chiusura del volo, vale a dire una volta che i passeggeri sono saliti a bordo dell'aeromobile pronto per la partenza e non è più possibile l'imbarco o lo sbarco di passeggeri. 4.   Gli Stati membri consentono ai vettori aerei di limitare il trasferimento di cui al paragrafo 3, lettera b), agli aggiornamenti dei trasferimenti di cui alla lettera a) di detto paragrafo. 5.   Quando l'accesso ai dati PNR è necessario per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo o a reati gravi, i vettori aerei, caso per caso, trasferiscono i dati PNR in momenti diversi da quelli di cui al paragrafo 3, su richiesta di un'UIP conformemente al diritto nazionale.
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