Art. 6 · Trattamento dei dati PNR

Art. 6

Trattamento dei dati PNR

In vigore dal 27 apr 2016
Trattamento dei dati PNR 1.   I dati PNR trasferiti dai vettori aerei sono raccolti dall'UIP dello Stato membro interessato secondo quanto previsto all'. Qualora nei dati PNR trasferiti dai vettori aerei siano compresi dati diversi da quelli elencati nell'allegato I, l'UIP li cancella in via definitiva non appena li riceve. 2.   L'UIP provvede al trattamento dei dati PNR unicamente per le seguenti finalità: a) valutare i passeggeri prima dell'arrivo previsto nello Stato membro o della partenza prevista dallo Stato membro per identificare quelli da sottoporre a ulteriore verifica da parte delle autorità competenti di cui all' e, se del caso, da parte di Europol, a norma dell', in considerazione del fatto che gli stessi potrebbero essere implicati in reati di terrorismo o in reati gravi; b) rispondere, caso per caso, a una richiesta debitamente motivata e basata su motivi sufficienti da parte delle autorità competenti di trasmettere e trattare dati PNR in casi specifici a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, e di comunicare i risultati di tale trattamento alle stesse autorità competenti o, se del caso, a Europol; e c) analizzare i dati PNR per aggiornare i criteri esistenti o definire nuovi criteri da usare nelle valutazioni effettuate ai sensi del paragrafo 3, lettera b), al fine di identificare le persone che potrebbero essere implicate in reati di terrorismo o in reati gravi. 3.   Nell'effettuare la valutazione di cui al paragrafo 2, lettera a), l'UIP può: a) confrontare i dati PNR rispetto a banche dati pertinenti a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, comprese le banche dati riguardanti persone o oggetti ricercati o segnalati, conformemente alle norme dell'Unione, internazionali e nazionali applicabili a tali banche dati; o b) trattare i dati PNR sulla base di criteri prestabiliti. 4.   Ogni valutazione dei passeggeri secondo criteri prestabiliti di cui al paragrafo 3, lettera b), prima dell'arrivo previsto nello Stato membro o della partenza prevista dallo Stato membro, è effettuata in modo non discriminatorio. Tali criteri prestabiliti devono essere mirati, proporzionati e specifici. Gli Stati membri assicurano che detti criteri siano stabiliti dall'UIP e periodicamente rivisti in cooperazione con le autorità competenti di cui all'. Detti criteri non sono in alcun caso basati sull'origine razziale o etnica, sulle opinioni politiche, sulla religione o sulle convinzioni filosofiche, sull'appartenenza sindacale, sullo stato di salute, sulla vita sessuale o sull'orientamento sessuale dell'interessato. 5.   Gli Stati membri provvedono affinché i riscontri positivi a seguito del trattamento automatizzato dei dati PNR effettuato a norma del paragrafo 2, lettera a), siano singolarmente sottoposti a un esame non automatizzato per verificare se sia necessario un intervento dell'autorità competente di cui all' conformemente al diritto nazionale. 6.   L'UIP di uno Stato membro trasmette i dati PNR dei passeggeri identificati conformemente al paragrafo 2, lettera a), o il risultato del trattamento di tali dati, per ulteriore verifica, alle autorità competenti di cui all' dello stesso Stato membro. Tali trasferimenti sono effettuati solo caso per caso e, in caso di trattamento automatizzato dei dati PNR, dopo l'esame individuale non automatizzato. 7.   Gli Stati membri assicurano che il responsabile della protezione dei dati abbia accesso a tutti i dati trattati dall'UIP. Se ritiene che il trattamento dei dati non sia stato lecito, il responsabile della protezione dei dati può rinviare la questione all'autorità nazionale di controllo. 8.   La conservazione, il trattamento e l'analisi dei dati PNR da parte dell'UIP sono effettuati esclusivamente in un luogo o in luoghi sicuri all'interno del territorio degli Stati membri. 9.   Le conseguenze delle valutazioni dei passeggeri di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo non pregiudicano il diritto delle persone che godono del diritto di libera circolazione dell'Unione di entrare nel territorio dello Stato membro interessato secondo quanto previsto dalla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11). Inoltre, se le valutazione sono effettuate in relazione a voli intra-UE tra Stati membri cui si applica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), le conseguenze di tali valutazioni devono rispettare tale regolamento.
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