Art. 19 · Riesame

Art. 19

Riesame

In vigore dal 27 apr 2016
Riesame 1.   Sulla scorta delle informazioni fornite dagli Stati membri, tra cui le statistiche di cui all', paragrafo 2, la Commissione procede a un riesame di tutti gli elementi della presente direttiva e sottopone e inoltra una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro entro il 25 maggio 2020. 2.   Nell'ambito di tale riesame, la Commissione presta particolare attenzione: a) al rispetto del livello applicabile di protezione dei dati personali; b) alla necessità e alla proporzionalità della raccolta e del trattamento dei dati PNR per ciascuna delle finalità di cui alla presente direttiva; c) alla durata del periodo di conservazione dei dati; d) all'efficacia dello scambio di informazioni fra gli Stati membri; e e) alla qualità delle valutazioni anche con riferimento alle statistiche elaborate a norma dell'. 3.   La relazione di cui al paragrafo 1 comprende altresì un riesame della necessità, della proporzionalità e dell'efficacia dell'inclusione, nell'ambito di applicazione della presente direttiva, della raccolta obbligatoria e del trasferimento dei dati PNR riguardanti tutti i voli intra-UE o i voli intra-UE selezionati. La Commissione prende in considerazione l'esperienza maturata dagli Stati membri, in particolare da quelli che attuano questa direttiva ai voli intra-UE a norma dell'. La relazione esamina anche la necessità di inserire operatori economici diversi dai vettori aerei, come le agenzie di viaggio e gli operatori turistici, che forniscono servizi connessi ai viaggi, fra cui la prenotazione di voli, nell'ambito di applicazione della presente direttiva. 4.   Se del caso, alla luce del riesame condotto a norma del presente articolo, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa intesa a modificare la presente direttiva.
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