Art. 19
Riesame
In vigore dal 27 apr 2016
Riesame
1. Sulla scorta delle informazioni fornite dagli Stati membri, tra cui le statistiche di cui all', paragrafo 2, la Commissione procede a un riesame di tutti gli elementi della presente direttiva e sottopone e inoltra una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro entro il 25 maggio 2020.
2. Nell'ambito di tale riesame, la Commissione presta particolare attenzione:
a)
al rispetto del livello applicabile di protezione dei dati personali;
b)
alla necessità e alla proporzionalità della raccolta e del trattamento dei dati PNR per ciascuna delle finalità di cui alla presente direttiva;
c)
alla durata del periodo di conservazione dei dati;
d)
all'efficacia dello scambio di informazioni fra gli Stati membri; e
e)
alla qualità delle valutazioni anche con riferimento alle statistiche elaborate a norma dell'.
3. La relazione di cui al paragrafo 1 comprende altresì un riesame della necessità, della proporzionalità e dell'efficacia dell'inclusione, nell'ambito di applicazione della presente direttiva, della raccolta obbligatoria e del trasferimento dei dati PNR riguardanti tutti i voli intra-UE o i voli intra-UE selezionati. La Commissione prende in considerazione l'esperienza maturata dagli Stati membri, in particolare da quelli che attuano questa direttiva ai voli intra-UE a norma dell'. La relazione esamina anche la necessità di inserire operatori economici diversi dai vettori aerei, come le agenzie di viaggio e gli operatori turistici, che forniscono servizi connessi ai viaggi, fra cui la prenotazione di voli, nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
4. Se del caso, alla luce del riesame condotto a norma del presente articolo, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa intesa a modificare la presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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