Art. 14 · Sanzioni

Art. 14

Sanzioni

In vigore dal 27 apr 2016
Sanzioni Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e adottano le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. In particolare, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni, anche pecuniarie, a carico dei vettori aerei che non trasmettono i dati, come previsto dall', o non li trasmettono nel formato richiesto. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
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