Art. 14
Sanzioni
In vigore dal 27 apr 2016
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e adottano le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
In particolare, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni, anche pecuniarie, a carico dei vettori aerei che non trasmettono i dati, come previsto dall', o non li trasmettono nel formato richiesto.
Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2016:681:oj#art-14