Art. 11
Trasferimento dei dati a paesi terzi
In vigore dal 27 apr 2016
Trasferimento dei dati a paesi terzi
1. Uno Stato membro può trasferire a un paese terzo i dati PNR nonché i risultati del trattamento di tali dati che sono conservati dall'UIP conformemente all' soltanto caso per caso e se:
a)
ricorrono le condizioni di cui all' della decisione quadro 2008/977/GAI;
b)
il trasferimento è necessario per le finalità di cui all', paragrafo 2, della presente direttiva;
c)
il paese terzo accetta di trasferire i dati a un altro paese terzo soltanto se il trasferimento è strettamente necessario per le finalità di cui all', paragrafo 2, della presente direttiva e soltanto previa autorizzazione esplicita di tale Stato membro; e
d)
sono rispettate le stesse condizioni di cui all', paragrafo 2.
2. Nonostante l', paragrafo 2, della decisione 2008/977/GAI, i trasferimenti di dati PNR senza consenso preliminare dello Stato membro dal quale sono stati ottenuti i dati sono autorizzati in circostanze eccezionali soltanto se:
a)
tali trasferimenti sono indispensabili per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo o reati gravi in uno Stato membro o un paese terzo; e
b)
il consenso preliminare non può essere ottenuto in tempo utile.
L'autorità responsabile di dare il consenso è informata senza indugio e il trasferimento è debitamente registrato e soggetto a verifica a posteriori.
3. Gli Stati membri trasferiscono i dati PNR alle autorità competenti di paesi terzi soltanto a condizioni conformi alla presente direttiva e soltanto previo accertamento che l'uso che intendono farne i destinatari è conforme alle condizioni e garanzie previste dalla presente direttiva.
4. Il responsabile della protezione dei dati dell'UIP dello Stato membro che ha trasferito i dati PNR è informato ogni volta che uno Stato membro trasferisce dati PNR a norma del presente articolo.
Storico versioni
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