Art. 7 · Distinzione tra i dati personali e verifica della qualità dei dati personali

Art. 7

Distinzione tra i dati personali e verifica della qualità dei dati personali

In vigore dal 27 apr 2016
Distinzione tra i dati personali e verifica della qualità dei dati personali 1.   Gli Stati membri dispongono che i dati personali fondati su fatti siano differenziati, nella misura del possibile, da quelli fondati su valutazioni personali. 2.   Gli Stati membri dispongono che le autorità competenti adottino tutte le misure ragionevoli per garantire che i dati personali inesatti, incompleti o non più aggiornati non siano trasmessi o resi disponibili. A tal fine, ciascuna autorità competente verifica, per quanto possibile, la qualità dei dati personali prima che questi siano trasmessi o resi disponibili. Per quanto possibile, tutte le trasmissioni di dati personali sono corredate delle informazioni necessarie che consentono all'autorità competente ricevente di valutare il grado di esattezza, completezza e affidabilità dei dati personali, e la misura in cui essi sono aggiornati. 3.   Qualora risulti che sono stati trasmessi dati personali inesatti o che sono stati trasmessi dati personali illecitamente, il destinatario deve esserne informato quanto prima. In tal caso, i dati personali devono essere rettificati o cancellati o il trattamento deve essere limitato a norma dell'.
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