Art. 62 · Relazioni della Commissione

Art. 62

Relazioni della Commissione

In vigore dal 27 apr 2016
Relazioni della Commissione 1.   Entro il 6 maggio 2022 e, successivamente, ogni quattro anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione e sul riesame della presente direttiva. Tale relazione è pubblicata. 2.   Nel contesto delle valutazioni e dei riesami di cui al paragrafo 1 la Commissione esamina, in particolare, l'applicazione e il funzionamento del capo V sul trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, con particolare riguardo alle decisioni adottate ai sensi dell', paragrafo 3, e dell'. 3.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2 la Commissione può richiedere informazioni agli Stati membri e alle autorità di controllo. 4.   Nello svolgere le valutazioni e i riesami di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione tiene conto delle posizioni e delle conclusioni del Parlamento europeo, del Consiglio, nonché di altri organismi o fonti pertinenti. 5.   Se del caso, la Commissione presenta opportune proposte di modifica della presente direttiva tenuto conto, in particolare, degli sviluppi delle tecnologie dell'informazione e dei progressi della società dell'informazione. 6.   Entro il 6 maggio 2019, la Commissione riesamina gli altri atti giuridici adottati dall'Unione che disciplinano il trattamento da parte delle autorità competenti per le finalità di cui all', paragrafo 1, in particolare quelli di cui all', al fine di valutare la necessità di allinearli alla presente direttiva e formulare, ove opportuno, le proposte necessarie per modificarli in modo da garantire un approccio coerente alla protezione dei dati personali nell'ambito della presente direttiva.
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