Art. 61 · Rapporto con gli accordi internazionali precedentemente conclusi nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia

Art. 61

Rapporto con gli accordi internazionali precedentemente conclusi nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia

In vigore dal 27 apr 2016
Rapporto con gli accordi internazionali precedentemente conclusi nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia Restano in vigore, fino alla loro modifica, sostituzione o revoca, gli accordi internazionali relativi al trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali che sono stati conclusi dagli Stati membri anteriormente al 6 maggio 2016 e che sono conformi al diritto dell'Unione applicabile anteriormente a tale data.
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