Art. 55
Rappresentanza degli interessati
In vigore dal 27 apr 2016
Rappresentanza degli interessati
Gli Stati membri dispongono che, conformemente al diritto processuale dello Stato membro, l'interessato abbia il diritto di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro, che siano debitamente costituiti secondo il diritto dello Stato membro, abbiano obiettivi statutari che siano di pubblico interesse e siano attivi nel settore della tutela dei diritti e delle libertà degli interessati con riguardo alla protezione dei dati personali, di proporre il reclamo per suo conto e di esercitare per suo conto i diritti di cui agli .
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