Art. 50
Assistenza reciproca
In vigore dal 27 apr 2016
Assistenza reciproca
1. Ogni Stato membro dispone che le rispettive autorità di controllo si scambino le informazioni utili e si prestino assistenza reciproca al fine di attuare e applicare la presente direttiva in maniera coerente, e mettano in atto misure per cooperare efficacemente tra loro. L'assistenza reciproca comprende, in particolare, le richieste di informazioni e le misure di controllo, quali le richieste di effettuare consultazioni, ispezioni e indagini.
2. Ogni Stato membro dispone che ciascuna autorità di controllo adotti tutte le misure opportune necessarie per dare seguito a una richiesta di un'altra autorità di controllo senza ingiustificato ritardo e comunque entro un mese dal ricevimento della richiesta. Tali misure possono consistere, in particolare, nella trasmissione di informazioni utili sullo svolgimento di un'indagine.
3. Le richieste di assistenza contengono tutte le informazioni necessarie, compresi lo scopo e i motivi della richiesta. Le informazioni scambiate sono utilizzate ai soli fini per cui sono state richieste.
4. L'autorità di controllo cui è presentata la richiesta non deve rifiutare di darvi seguito, salvo che:
a)
non sia competente per trattare l'oggetto della richiesta o per le misure cui deve dare esecuzione; o
b)
l'intervento richiesto violerebbe la presente direttiva o il diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetta l'autorità di controllo che riceve la richiesta.
5. L'autorità di controllo che riceve la richiesta informa l'autorità di controllo richiedente dell'esito o, se del caso, dei progressi delle misure adottate per rispondere alla richiesta. L'autorità di controllo che riceve la richiesta fornisce le motivazioni del rifiuto di darvi seguito ai sensi del paragrafo 4.
6. Di norma, le autorità di controllo che ricevono le richieste forniscono, con mezzi elettronici, usando un modulo standard, le informazioni richieste da altre autorità di controllo.
7. Le autorità di controllo che ricevono le richieste non addebitano un contributo spese per le misure da loro adottate a seguito di una richiesta di assistenza reciproca. Le autorità di controllo possono concordare di concedersi gli indennizzi per spese specifiche risultanti dalla prestazione di assistenza reciproca in circostanze eccezionali.
8. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, specificare il formato e le procedure per l'assistenza reciproca di cui al presente articolo e le modalità per lo scambio di informazioni con mezzi elettronici tra autorità di controllo e tra le autorità di controllo e il comitato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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