Art. 43
Condizioni generali per i membri dell'autorità di controllo
In vigore dal 27 apr 2016
Condizioni generali per i membri dell'autorità di controllo
1. Gli Stati membri dispongono che ciascun membro delle rispettive autorità di controllo sia nominato attraverso una procedura trasparente:
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dal rispettivo parlamento;
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dal rispettivo governo;
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dal rispettivo capo di Stato; o
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da un organismo indipendente incaricato della nomina ai sensi del diritto dello Stato membro.
2. Ogni membro possiede le qualifiche, l'esperienza e le competenze, in particolare nel settore della protezione dei dati personali, richieste per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri.
3. Il mandato dei membri cessa alla scadenza del termine o in caso di dimissioni o di provvedimento d'ufficio, a norma del diritto dello Stato membro interessato.
4. Un membro è rimosso solo in casi di colpa grave o se non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni.
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