Art. 40 · Cooperazione internazionale per la protezione dei dati personali

Art. 40

Cooperazione internazionale per la protezione dei dati personali

In vigore dal 27 apr 2016
Cooperazione internazionale per la protezione dei dati personali In relazione ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali, la Commissione e gli Stati membri adottano misure appropriate per: a) sviluppare meccanismi di cooperazione internazionale per facilitare l'applicazione efficace della legislazione sulla protezione dei dati personali; b) prestare assistenza reciproca a livello internazionale nell'applicazione della legislazione sulla protezione dei dati personali, in particolare mediante notificazione, deferimento dei reclami, assistenza alle indagini e scambio di informazioni, fatte salve garanzie adeguate per la protezione dei dati personali e gli altri diritti e libertà fondamentali; c) coinvolgere le parti interessate pertinenti in discussioni e attività dirette a promuovere la cooperazione internazionale nell'applicazione della legislazione sulla protezione dei dati personali; d) promuovere lo scambio e la documentazione delle legislazioni e prassi in materia di protezione dei dati personali, compresi i conflitti di giurisdizione con paesi terzi.
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