Art. 39 · Trasferimenti di dati personali a destinatari stabiliti in paesi terzi

Art. 39

Trasferimenti di dati personali a destinatari stabiliti in paesi terzi

In vigore dal 27 apr 2016
Trasferimenti di dati personali a destinatari stabiliti in paesi terzi 1.   In deroga all', paragrafo 1, lettera b), e fatti salvi eventuali accordi internazionali di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il diritto dell'Unione o dello Stato membro può disporre che le autorità competenti di cui all', punto 7), lettera a), possano, in casi singoli e specifici, trasferire dati personali direttamente a destinatari stabiliti in paesi terzi soltanto se le altre disposizioni della presente direttiva sono rispettate e se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) il trasferimento è strettamente necessario per l'assolvimento di un compito dell'autorità competente che opera il trasferimento ai sensi del diritto dell'Unione o dello Stato membro per le finalità di cui all', paragrafo 1; b) l'autorità competente che opera il trasferimento determina che i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato non prevalgono sull'interesse pubblico che rende necessario il trasferimento nel caso in questione; c) l'autorità competente che opera il trasferimento ritiene che il trasferimento a un'autorità competente per le finalità di cui all', paragrafo 1, nel paese terzo sia inefficace o inadatto, in particolare in quanto il trasferimento non può essere effettuato tempestivamente; d) l'autorità competente ai fini di cui all', paragrafo 1, nel paese terzo è informata senza ingiustificato ritardo, a meno che ciò sia inefficace o inadatto; e) l'autorità competente che opera il trasferimento informa il destinatario della finalità specifica o delle finalità specifiche per le quali i dati personali devono essere trattati da quest'ultimo soltanto a condizione che tale trattamento sia necessario. 2.   Per accordo internazionale di cui al paragrafo 1 si intende qualsiasi accordo internazionale bilaterale o multilaterale in vigore tra gli Stati membri e paesi terzi nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia. 3.   L'autorità competente del trasferimento informa l'autorità di controllo in merito ai trasferimenti a norma del presente articolo. 4.   Qualora sia basato sul paragrafo 1, un tale trasferimento è documentato.
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