Art. 37 · Trasferimenti soggetti a garanzie adeguate

Art. 37

Trasferimenti soggetti a garanzie adeguate

In vigore dal 27 apr 2016
Trasferimenti soggetti a garanzie adeguate 1.   In mancanza di una decisione ai sensi dell', paragrafo 3, gli Stati membri dispongono che sia ammesso un trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale se: a) sono fornite garanzie adeguate per la protezione dei dati personali in uno strumento giuridicamente vincolante; oppure b) il titolare del trattamento ha valutato tutte le circostanze relative al trasferimento dei dati personali e ritiene che sussistano garanzie adeguate per la protezione dei dati personali. 2.   Il titolare del trattamento informa l'autorità di controllo in merito alle categorie di trasferimenti di cui al paragrafo 1, lettera b). 3.   Qualora sia basato sul paragrafo 1, lettera b), un tale trasferimento deve essere documentato e, su richiesta, la documentazione deve essere messa a disposizione dell'autorità di controllo con l'indicazione della data e dell'ora del trasferimento, delle informazioni sull'autorità competente ricevente, della motivazione del trasferimento e dei dati personali trasferiti.
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