Art. 35 · Principi generali per il trasferimento di dati personali

Art. 35

Principi generali per il trasferimento di dati personali

In vigore dal 27 apr 2016
Principi generali per il trasferimento di dati personali 1.   Gli Stati membri dispongono che qualunque trasferimento, a cura delle autorità competenti, di dati personali oggetto di un trattamento o destinati a essere oggetto di un trattamento dopo il trasferimento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresi trasferimenti successivi verso un altro paese terzo o un'altra organizzazione internazionale, abbia luogo, fatta salva la conformità alle disposizioni nazionali adottate a norma delle altre disposizioni della presente direttiva, soltanto se sono soddisfatte le condizioni di cui al presente capo, vale a dire: a) il trasferimento è necessario per le finalità di cui all', paragrafo 1; b) i dati personali sono trasferiti al titolare del trattamento in un paese terzo o un'organizzazione internazionale che sia un'autorità competente per le finalità di cui all', paragrafo 1; c) qualora i dati personali siano trasmessi o resi disponibili da un altro Stato membro, tale Stato membro ha fornito la propria autorizzazione preliminare al trasferimento conformemente al proprio diritto nazionale; d) la Commissione ha adottato una decisione di adeguatezza, a norma dell', oppure, in mancanza di detta decisione, sono state fornite o esistono garanzie adeguate ai sensi dell', oppure, in mancanza di una decisione di adeguatezza ai sensi dell' e di garanzie adeguate ai sensi dell', si applicano deroghe per situazioni specifiche a norma dell'; e e) in caso di trasferimento successivo a un altro paese terzo o a un'altra organizzazione internazionale, l'autorità competente che ha effettuato il trasferimento originario o un'altra autorità competente dello stesso Stato membro autorizza il trasferimento successivo, dopo aver tenuto debitamente conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui la gravità del reato, la finalità per la quale i dati personali sono stati originariamente trasferiti e il livello di protezione dei dati personali nel paese terzo o nell'organizzazione internazionale verso i quali i dati personali sono successivamente trasferiti. 2.   Gli Stati membri dispongono che i trasferimenti senza l'autorizzazione preventiva di un altro Stato membro conformemente al paragrafo 1, lettera c), siano consentiti soltanto se il trasferimento di dati personali è necessario per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un paese terzo o agli interessi vitali di uno Stato membro e l'autorizzazione preliminare non può essere ottenuta tempestivamente. L'autorità competente a rilasciare l'autorizzazione preliminare è informata senza indugio. 3.   Tutte le disposizioni del presente capo sono applicate al fine di assicurare che il livello di protezione delle persone fisiche assicurato dalla presente direttiva non sia pregiudicato.
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