Art. 33
Posizione del responsabile della protezione dei dati
In vigore dal 27 apr 2016
Posizione del responsabile della protezione dei dati
1. Gli Stati membri dispongono che il titolare del trattamento si assicuri che il responsabile della protezione dei dati sia coinvolto adeguatamente e tempestivamente in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.
2. Il titolare del trattamento sostiene il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei compiti di cui all' fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica.
Storico versioni
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