Art. 32
Designazione del responsabile della protezione dei dati
In vigore dal 27 apr 2016
Designazione del responsabile della protezione dei dati
1. Gli Stati membri dispongono che il titolare del trattamento designi un responsabile della protezione dei dati. Gli Stati membri possono esentare le autorità giurisdizionali e le altre autorità giudiziarie indipendenti quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali da tale obbligo.
2. Il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'.
3. Può essere designato un unico responsabile della protezione dei dati per più autorità competenti, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione.
4. Gli Stati membri dispongono che il titolare del trattamento pubblichi i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e le comunichi all'autorità di controllo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2016:680:oj#art-32