Art. 30 · Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo

Art. 30

Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo

In vigore dal 27 apr 2016
Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo 1.   Gli Stati membri dispongono che, in caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento notifichi la violazione all'autorità di controllo senza ingiustificato ritardo, ove possibile entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica all'autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo. 2.   Il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione. 3.   La notifica di cui al paragrafo 1 deve almeno: a) descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione; b) comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni; c) descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali; d) descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, misure per attenuarne i possibili effetti negativi. 4.   Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo. 5.   Gli Stati membri dispongono che il titolare del trattamento documenti qualsiasi violazione dei dati personali di cui al paragrafo 1, comprese le circostanze in cui si è verificata la violazione dei dati personali, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. Tale documentazione consente all'autorità di controllo di verificare il rispetto del presente articolo. 6.   Gli Stati membri dispongono che, se la violazione dei dati personali riguarda dati personali che sono stati trasmessi dal o al titolare del trattamento di un altro Stato membro, le informazioni di cui al paragrafo 3 siano comunicate al titolare del trattamento di tale Stato membro senza ingiustificato ritardo.
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