Art. 22 · Responsabile del trattamento

Art. 22

Responsabile del trattamento

In vigore dal 27 apr 2016
Responsabile del trattamento 1.   Gli Stati membri dispongono che, qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorra unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti della presente direttiva e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. 2.   Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento non ricorra a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di obiettare a tali modifiche. 3.   Gli Stati membri dispongono che l'esecuzione dei trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sia disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o dello Stato membro, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Tale contratto o altro atto giuridico deve prevedere in particolare che il responsabile del trattamento: a) agisca soltanto su istruzione del titolare del trattamento; b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; c) assista il titolare del trattamento con ogni mezzo adeguato per garantire la conformità con le disposizioni relative ai diritti dell'interessato; d) su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi di trattamento di dati e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o dello Stato membro preveda la conservazione dei dati personali; e) metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità con il presente articolo; f) soddisfi le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento. 4.   Il contratto o l'altro atto giuridico di cui al paragrafo 3 è stipulato per iscritto, anche in formato elettronico. 5.   Se un responsabile del trattamento determina, in violazione della presente direttiva, le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare del trattamento relativamente al trattamento in questione.
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