Art. 2 · Ambito di applicazione

Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 27 apr 2016
Ambito di applicazione 1.   La presente direttiva si applica al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti per le finalità di cui all', paragrafo 1. 2.   La presente direttiva si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi. 3.   La presente direttiva non si applica ai trattamenti di dati personali: a) effettuati per attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione; b) effettuati da istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione.
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