Art. 18
Diritti dell'interessato nel corso di indagini e procedimenti penali
In vigore dal 27 apr 2016
Diritti dell'interessato nel corso di indagini e procedimenti penali
Gli Stati membri possono disporre che i diritti di cui agli siano esercitati conformemente al diritto dello Stato membro qualora i dati personali figurino in una decisione giudiziaria, in un casellario o in un fascicolo giudiziario oggetto di trattamento nel corso di un'indagine e di un procedimento penale.
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