Art. 18 · Diritti dell'interessato nel corso di indagini e procedimenti penali

Art. 18

Diritti dell'interessato nel corso di indagini e procedimenti penali

In vigore dal 27 apr 2016
Diritti dell'interessato nel corso di indagini e procedimenti penali Gli Stati membri possono disporre che i diritti di cui agli siano esercitati conformemente al diritto dello Stato membro qualora i dati personali figurino in una decisione giudiziaria, in un casellario o in un fascicolo giudiziario oggetto di trattamento nel corso di un'indagine e di un procedimento penale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2016:680:oj#art-18