Art. 12 · Comunicazioni e modalità per l'esercizio dei diritti dell'interessato

Art. 12

Comunicazioni e modalità per l'esercizio dei diritti dell'interessato

In vigore dal 27 apr 2016
Comunicazioni e modalità per l'esercizio dei diritti dell'interessato 1.   Gli Stati membri dispongono che il titolare del trattamento adotti misure ragionevoli per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui all' e faccia le comunicazioni con riferimento agli , da 14 a 18 e 31, relative al trattamento, in forma concisa, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro. Le informazioni sono fornite con qualsiasi mezzo adeguato, anche per via elettronica. Come regola generale il titolare del trattamento fornisce le informazioni nella stessa forma della richiesta. 2.   Gli Stati membri dispongono che il titolare del trattamento faciliti l'esercizio dei diritti di cui agli e da 14 a 18 da parte dell'interessato. 3.   Gli Stati membri dispongono che il titolare del trattamento informi senza ingiustificato ritardo l'interessato per iscritto del seguito alla sua richiesta. 4.   Gli Stati membri dispongono che le informazioni fornite ai sensi dell' ed eventuali comunicazioni effettuate o azioni intraprese ai sensi degli , da 14 a 18 e 31 siano gratuite. Se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può: a) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta, oppure b) rifiutare di soddisfare la richiesta. Incombe al titolare del trattamento dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta. 5.   Qualora il titolare del trattamento nutra ragionevoli dubbi circa l'identità della persona fisica che presenta una richiesta di cui agli o 16, può richiedere ulteriori informazioni necessarie per confermare l'identità dell'interessato.
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