Art. 7 · Dispositivi di governance relativi alla salvaguardia degli attivi dei clienti

Art. 7

Dispositivi di governance relativi alla salvaguardia degli attivi dei clienti

In vigore dal 7 apr 2016
Dispositivi di governance relativi alla salvaguardia degli attivi dei clienti Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento designino un responsabile unico, avente competenza e autorità sufficiente, per le questioni relative all'adempimento degli obblighi di salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti da parte delle imprese. Gli Stati membri consentono alle imprese di investimento di decidere, garantendo il pieno rispetto della presente direttiva, se il responsabile designato debba essere unicamente preposto a tale compito o se sia in grado di svolgere il proprio compito in modo efficace pur avendo ulteriori responsabilità.
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