Art. 13 · Incentivi in relazione alla ricerca

Art. 13

Incentivi in relazione alla ricerca

In vigore dal 7 apr 2016
Incentivi in relazione alla ricerca 1.   Gli Stati membri assicurano che la prestazione di servizi di ricerca da parte di terzi alle imprese di investimento che prestano servizi di gestione del portafoglio o altri servizi di investimento o accessori ai clienti non sia considerata un incentivo qualora sia ricevuta in cambio di uno dei seguenti elementi: a) pagamenti diretti da parte dell'impresa di investimento sulle base delle proprie risorse; b) pagamenti da un conto di pagamento per la ricerca separato controllato dall'impresa di investimento, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni relative al funzionamento del conto: i) il conto di pagamento per la ricerca è finanziato da uno specifico onere per la ricerca a carico del cliente; ii) come parte dell'istituzione di un conto di pagamento per la ricerca e della fissazione dell'onere di ricerca d'accordo con i clienti, le imprese di investimento stabiliscono e valutano regolarmente un bilancio per la ricerca come misura amministrativa interna; iii) l'impresa di investimento è ritenuta responsabile del conto di pagamento per la ricerca; iv) l'impresa di investimento valuta regolarmente la qualità della ricerca acquistata in base a criteri di qualità robusti e alla sua capacità di contribuire a migliori decisioni di investimento. In ordine al primo comma, lettera b), quando si avvale del conto di pagamento per la ricerca, un'impresa di investimento fornisce ai clienti le seguenti informazioni: a) prima della prestazione di un servizio di investimento ai clienti, informazioni sull'importo iscritto in bilancio per la ricerca e sull'importo dell'onere per la ricerca stimato per ciascuno di essi; b) informazioni annuali sui costi totali che ognuno di essi ha sostenuto per la ricerca da parte di terzi. 2.   Laddove un'impresa di investimento gestisca un conto di pagamento per la ricerca, gli Stati membri assicurano che l'impresa di investimento sia anche tenuta, su richiesta dei clienti o delle autorità competenti, a fornire una sintesi dei fornitori pagati da tale conto, l'importo totale a loro erogato nel corso di un periodo di tempo definito, i benefici e i servizi ricevuti dall'impresa di investimento e come l'importo totale speso dal conto si rapporti al budget fissato dall'impresa per quel periodo, rilevando eventuali rimborsi o riporti qualora fondi residui permangano sul conto. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto i), l'onere di ricerca specifico: a) si basa solo su un budget per la ricerca fissato dall'impresa di investimento allo scopo di stabilire la necessità di una ricerca da parte di terzi in relazione a servizi di investimento resi ai propri clienti; e b) non è collegato al volume e/o al valore delle operazioni eseguite per conto dei clienti. 3.   Ove l'onere di ricerca non sia riscosso separatamente bensì insieme a una commissione di transazione, ogni accordo operativo per la sua riscossione lo identifica separatamente ed è pienamente conforme alle condizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), e al paragrafo 1, secondo comma. 4.   L'ammontare complessivo degli oneri di ricerca ricevuti non può superare il budget per la ricerca. 5.   Nell'accordo di gestione dell'investimento o nelle condizioni generali di contratto, l'impresa di investimento concorda con i clienti l'onere della ricerca, come iscritto nel budget per la ricerca, e la frequenza con cui esso è dedotto dalle risorse del cliente nel corso dell'anno. Gli incrementi del budget per la ricerca avvengono unicamente dopo la fornitura di informazioni chiare ai clienti in proposito. Se vi è un surplus nel conto di pagamento per la ricerca alla fine di un periodo, l'impresa dovrebbe disporre di una procedura per rimborsare tali fondi al cliente o compensarli a fronte del budget per la ricerca e dell'onere calcolato per il periodo successivo. 6.   Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto ii), il bilancio per la ricerca è gestito esclusivamente dall'impresa di investimento e si basa su una valutazione ragionevole della necessità di ricerca da parte di terzi. L'assegnazione del budget per la ricerca all'acquisto di ricerca effettuata da terzi è soggetta a controlli appropriati e alla supervisione dell'alta dirigenza dell'impresa per garantire che il budget sia gestito e impiegato nel migliore interesse dei clienti dell'impresa. Tali controlli comprendono una chiara traccia di audit dei pagamenti effettuati ai fornitori della ricerca e riguardano le modalità di determinazione degli importi pagati con riferimento ai criteri di qualità di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iv). Le imprese di investimento non impiegano il budget per la ricerca e il conto di pagamento per la ricerca per finanziare la ricerca interna. 7.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto iii), l'impresa di investimento può delegare la gestione del conto di pagamento per la ricerca a terzi, purché ciò agevoli l'acquisto della ricerca svolta da terzi e i pagamenti destinati ai fornitori della ricerca a nome dell'impresa di investimento, senza indebiti ritardi conformemente alle istruzioni dell'impresa di investimento. 8.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto iv), le imprese di investimento definiscono tutti gli elementi necessari in una politica scritta che forniscono ai loro clienti. Tale politica definisce anche la misura in cui la ricerca acquistata attraverso il conto di pagamento per la ricerca può beneficiare ai portafogli dei clienti, anche, se del caso, tenendo conto delle strategie di investimento applicabili a vari tipi di portafoglio e dell'approccio che l'impresa intende adottare per ripartire equamente tali costi tra i vari portafogli dei clienti. 9.   Le imprese di investimento che forniscono servizi di esecuzione identificano separatamente gli oneri per tali servizi che riflettono unicamente il costo di esecuzione dell'operazione. La prestazione di ogni altro beneficio o servizio da parte della stessa impresa di investimento a imprese di investimento aventi sede nell'Unione è soggetta a un onere identificabile separatamente; la fornitura e gli oneri per tali benefici o servizi non sono influenzati o condizionati dai livelli di pagamento per i servizi di esecuzione.
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