Art. 5 · Presentazione degli indagati e imputati

Art. 5

Presentazione degli indagati e imputati

In vigore dal 9 mar 2016
Presentazione degli indagati e imputati 1.   Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che gli indagati e imputati non siano presentati come colpevoli, in tribunale o in pubblico, attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica. 2.   Il paragrafo 1 non osta a che gli Stati membri applichino misure di coercizione fisica che si rivelino necessarie per ragioni legate al caso di specie, in relazione alla sicurezza o al fine di impedire che gli indagati o imputati fuggano o entrino in contatto con terzi.
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