Art. 11 · Raccolta dei dati

Art. 11

Raccolta dei dati

In vigore dal 9 mar 2016
Raccolta dei dati Entro il 1o aprile 2020, e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati disponibili relativi al modo in cui sono stati attuati i diritti sanciti dalla presente direttiva.
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