Art. 8
Violazione degli obblighi nell’esercizio della libertà di stabilimento
In vigore dal 20 gen 2016
Violazione degli obblighi nell’esercizio della libertà di stabilimento
1. Quando l’autorità competente di uno Stato membro ospitante accerta che un intermediario assicurativo, riassicurativo o un intermediario assicurativo a titolo accessorio viola le disposizioni giuridiche o regolamentari adottate dallo Stato membro in questione in conformità delle disposizioni di cui ai capi V e VI, può adottare misure appropriate.
2. Quando l’autorità competente dello Stato membro ospitante ha motivo di ritenere che un intermediario assicurativo o riassicurativo o un intermediario assicurativo a titolo accessorio operante nel suo territorio attraverso una stabile organizzazione violi gli obblighi di cui alla presente direttiva e qualora l’autorità competente in questione non sia responsabile a norma dell’, paragrafo 2, ne informa l’autorità competente dello Stato membro d’origine. Dopo aver valutato le informazioni ricevute, l’autorità competente dello Stato membro d’origine adotta, se del caso e quanto prima, misure adeguate per porre rimedio alla situazione. Essa informa l’autorità competente dello Stato membro ospitante in merito all’eventuale adozione di tali misure.
3. Se, nonostante le misure adottate dallo Stato membro d’origine o poiché dette misure risultano inadeguate o assenti, l’intermediario assicurativo o riassicurativo o l’intermediario assicurativo a titolo accessorio continua ad agire in modo chiaramente deleterio per gli interessi generali dei consumatori dello Stato membro ospitante o per il buon funzionamento dei mercati assicurativi e riassicurativi, l’autorità competente dello Stato membro ospitante può, dopo aver informato l’autorità competente dello Stato membro d’origine, adottare opportune misure per prevenire nuove irregolarità, compresa, se strettamente necessaria, la possibilità di impedire all’intermediario di continuare a svolgere la propria attività sul suo territorio.
Inoltre l’autorità competente dello Stato membro d’origine o dello Stato membro ospitante può rinviare la questione all’EIOPA e chiederne l’assistenza conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1094/2010. In tal caso, l’EIOPA può agire in conformità con i poteri conferitile da tale articolo.
4. Nel caso in cui si renda strettamente necessaria un’azione immediata finalizzata a tutelare i diritti dei consumatori dello Stato membro ospitante e se provvedimenti equivalenti dello Stato membro d’origine risultano inadeguati o assenti, i paragrafi 2 e 3 lasciano impregiudicato il potere dello Stato membro ospitante di adottare misure adeguate e non discriminatorie per prevenire o sanzionare le irregolarità commesse sul proprio territorio. In tali situazioni, lo Stato membro ospitante ha la possibilità di impedire che l’intermediario assicurativo, riassicurativo o l’intermediario assicurativo a titolo accessorio interessato svolga la propria attività nel suo territorio.
5. Qualsiasi misura adottata dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante a norma del presente articolo è comunicata all’intermediario assicurativo, riassicurativo o all’intermediario assicurativo interessato in un documento adeguatamente motivato ed è notificata senza indugio all’autorità competente dello Stato membro d’origine, all’EIOPA e alla Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2016:97:oj#art-8