Art. 5 · Violazione degli obblighi nell’esercizio della libera prestazione dei servizi

Art. 5

Violazione degli obblighi nell’esercizio della libera prestazione dei servizi

In vigore dal 20 gen 2016
Violazione degli obblighi nell’esercizio della libera prestazione dei servizi 1.   Quando l’autorità competente dello Stato membro ospitante ha motivo di ritenere che un intermediario assicurativo o riassicurativo o un intermediario assicurativo a titolo accessorio operante nel suo territorio in regime di libera prestazione dei servizi violi qualsiasi obbligo di cui alla presente direttiva, comunica tali considerazioni all’autorità competente dello Stato membro d’origine. Dopo aver valutato le informazioni ricevute a norma del primo comma, l’autorità competente dello Stato membro d’origine adotta, se del caso e quanto prima, misure adeguate per porre rimedio alla situazione. Essa informa l’autorità competente dello Stato membro ospitante delle eventuali misure adottate. Se, nonostante le misure adottate dallo Stato membro d’origine o poiché dette misure risultano inadeguate o assenti, l’intermediario assicurativo o riassicurativo o l’intermediario assicurativo a titolo accessorio continua ad agire in modo chiaramente deleterio per gli interessi generali dei consumatori dello Stato membro ospitante o per il buon funzionamento dei mercati assicurativi e riassicurativi, l’autorità competente dello Stato membro ospitante può, dopo aver informato l’autorità competente dello Stato membro d’origine, adottare opportune misure per prevenire nuove irregolarità, compresa, se strettamente necessaria, la possibilità di impedire all’intermediario di continuare a svolgere la propria attività sul suo territorio. Inoltre l’autorità competente dello Stato membro d’origine o dello Stato membro ospitante può rinviare la questione all’EIOPA e richiederne l’assistenza conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1094/2010. In tal caso, l’EIOPA può agire in conformità con i poteri conferitile da tale articolo. 2.   Nel caso in cui si renda necessaria un’azione immediata finalizzata a tutelare i diritti dei consumatori, il paragrafo 1 lascia impregiudicato il potere dello Stato membro ospitante di adottare misure idonee a prevenire o a sanzionare le irregolarità commesse sul suo territorio. Tale potere comprende la possibilità di impedire che gli intermediari assicurativi e riassicurativi e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio svolgano attività sul territorio di tale Stato. 3.   Qualsiasi misura adottata dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante a norma del presente articolo è comunicata all’intermediario assicurativo o riassicurativo o all’intermediario assicurativo a titolo accessorio interessato in un documento adeguatamente motivato ed è notificata senza indebito ritardo all’autorità competente dello Stato membro d’origine, all’EIOPA e alla Commissione.
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