Art. 41 · Riesame e valutazione

Art. 41

Riesame e valutazione

In vigore dal 20 gen 2016
Riesame e valutazione 1.   Entro il 23 febbraio 2021 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione dell’. Tale relazione comprende una valutazione, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri e dall’EIOPA a norma dell’, paragrafo 5, volta ad appurare se l’ambito di applicazione della presente direttiva, inclusa l’eccezione di cui all’, paragrafo 3, continui a essere adeguato per quanto riguarda il livello di protezione dei consumatori, la proporzionalità di trattamento tra i diversi distributori di prodotti assicurativi e gli oneri amministrativi gravanti sulle autorità competenti e sui canali di distribuzione di prodotti assicurativi. 2.   Entro 23 febbraio 2021, la Commissione procede al riesame della presente direttiva. Il riesame include un’indagine generale sull’applicazione pratica delle norme di cui alla presente direttiva, tenendo debitamente conto degli sviluppi nel mercato dei prodotti di investimento al dettaglio e delle esperienze acquisite nell’applicazione pratica della presente direttiva nonché del regolamento (UE) n. 1286/2014 e della direttiva 2014/65/UE. Il riesame comprende una valutazione volta ad appurare se le norme specifiche di comportamento delle imprese per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi di cui al capo VI della presente direttiva producano risultati adeguati e proporzionati, tenendo conto della necessità di garantire un livello sufficiente di protezione dei consumatori coerente con le norme in materia di protezione degli investitori applicabili a norma della direttiva 2014/65/UE e con le caratteristiche specifiche dei prodotti di investimento assicurativi e la natura specifica dei relativi canali di distribuzione. Il riesame valuta altresì una possibile applicazione delle disposizioni della presente direttiva ai prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE. Tale riesame prevede inoltre un’analisi specifica dell’impatto dell’ della presente direttiva, tenendo conto della situazione della concorrenza sul mercato della distribuzione assicurativa per contratti che non rientrano nei rami specificati all’allegato II della direttiva 2009/138/CE nonché dell’impatto degli obblighi di cui all’ della presente direttiva sugli intermediari assicurativi che sono piccole e medie imprese. 3.   Previa consultazione del comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza, la Commissione trasmette una prima relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. 4.   Entro il 23 febbraio 2020, e in seguito almeno ogni due anni, l’EIOPA prepara un’ulteriore relazione sull’applicazione della presente direttiva. L’EIOPA consulta l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati prima di pubblicare la propria relazione. 5.   In una relazione da preparare entro il 23 febbraio 2018 l’EIOPA effettua una valutazione della struttura del mercato degli intermediari assicurativi. 6.   Nella relazione da preparare entro il 23 febbraio 2020 di cui al paragrafo 4 l’EIOPA esamina se le autorità competenti di cui all’, paragrafo 1, godano di sufficienti poteri e dispongano di risorse adeguate per espletare le loro funzioni. 7.   La relazione di cui al paragrafo 4 prende in esame almeno i seguenti elementi: a) qualsiasi modifica nella struttura del mercato degli intermediari assicurativi; b) qualsiasi modifica nelle dinamiche delle attività transfrontaliere; c) il miglioramento della qualità delle consulenze e dei metodi di vendita e l’impatto della presente direttiva sugli intermediari assicurativi che sono piccole e medie imprese. 8.   La relazione di cui al paragrafo 4 contiene altresì una valutazione dell’EIOPA sull’impatto della presente direttiva.
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