Art. 40 · Periodo transitorio

Art. 40

Periodo transitorio

In vigore dal 20 gen 2016
Periodo transitorio Gli Stati membri garantiscono che gli intermediari già registrati a norma della direttiva 2002/92/CE rispettino le disposizioni pertinenti del diritto nazionale di attuazione dell’, paragrafo 1, della presente direttiva entro il 23 febbraio 2019.
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