Art. 31 · Sanzioni amministrative e altre misure

Art. 31

Sanzioni amministrative e altre misure

In vigore dal 20 gen 2016
Sanzioni amministrative e altre misure 1.   Fatti salvi i poteri di vigilanza delle autorità competenti e il diritto degli Stati membri di prevedere e irrogare sanzioni penali, gli Stati membri garantiscono che le rispettive autorità competenti possano imporre sanzioni amministrative e altre misure applicabili a tutte le violazioni delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva, e adottano tutte le misure necessarie ad assicurarne l’attuazione. Gli Stati membri garantiscono che le loro sanzioni amministrative e altre misure siano efficaci, proporzionate e dissuasive. 2.   Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative a norma della presente direttiva in caso di violazioni che siano già oggetto di sanzioni penali ai sensi del diritto nazionale. In tal caso, gli Stati membri comunicano alla Commissione le pertinenti norme di diritto penale. 3.   Le autorità competenti esercitano i poteri di vigilanza, inclusi i poteri di indagine e i poteri sanzionatori previsti al presente capo, in conformità del proprio ordinamento giuridico nazionale in uno dei modi seguenti: a) direttamente; b) in collaborazione con altre autorità; c) rivolgendosi alle autorità giudiziarie competenti. 4.   Gli Stati membri garantiscono che, in caso di violazione degli obblighi che incombono ai distributori di prodotti assicurativi o riassicurativi, si possano irrogare sanzioni amministrative e applicare altre misure nei confronti dei membri del loro organo di amministrazione o di vigilanza e di tutte le altre persone fisiche o giuridiche che, ai sensi del diritto nazionale, sono responsabili di tale violazione. 5.   Gli Stati membri garantiscono che le sanzioni amministrative irrogate e le altre misure adottate in conformità del presente articolo siano impugnabili. 6.   Alle autorità competenti sono conferiti tutti i poteri di indagine necessari per l’esercizio delle loro funzioni. Nell’esercizio dei loro poteri sanzionatori, le autorità competenti cooperano strettamente per assicurare che le sanzioni amministrative e altre misure producano i risultati voluti e per coordinare la loro azione nei casi transfrontalieri, garantendo che siano rispettate le condizioni per un legittimo trattamento dei dati in conformità della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001. Qualora gli Stati membri abbiano scelto, a norma del presente articolo, paragrafo 2, di stabilire sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni di cui all’, essi provvedono all’adozione di misure appropriate che consentano alle autorità competenti di disporre di tutti i poteri necessari per: a) operare in collegamento con le autorità giudiziarie all’interno del loro territorio, al fine di ricevere informazioni specifiche relative alle indagini o ai procedimenti penali avviati per possibili violazioni ai sensi della presente direttiva; e b) fornire le stesse informazioni alle altre autorità competenti e all’EIOPA, in modo da adempiere al loro obbligo di cooperare vicendevolmente e con l’EIOPA ai fini della presente direttiva.
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