Art. 3
Registrazione
In vigore dal 20 gen 2016
Registrazione
1. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio devono essere registrati presso un’autorità competente nello Stato membro d’origine.
Le imprese di assicurazione e riassicurazione e i loro dipendenti non sono tenuti a registrarsi a norma della presente direttiva.
Fatto salvo il primo comma, gli Stati membri possono prevedere che le imprese di assicurazione e riassicurazione, gli intermediari assicurativi e riassicurativi o altri organismi possano collaborare con le autorità competenti nella registrazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi e degli intermediari assicurativi a titolo accessorio nonché nell’applicazione dei requisiti di cui all’.
In particolare, gli intermediari assicurativi e riassicurativi e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio possono essere registrati da un’impresa di assicurazione o riassicurazione, da un intermediario assicurativo o riassicurativo o da un’associazione di imprese di assicurazione o riassicurazione o di intermediari assicurativi o riassicurativi, sotto il controllo di un’autorità competente.
Un intermediario assicurativo o riassicurativo o un intermediario assicurativo a titolo accessorio può agire sotto la responsabilità di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione o di un altro intermediario. In tal caso, gli Stati membri possono prevedere che l’impresa di assicurazione o riassicurazione o altro intermediario sia responsabile di garantire che l’intermediario assicurativo o riassicurativo o l’intermediario assicurativo a titolo accessorio rispetti le condizioni di registrazione, comprese quelle stabilite al paragrafo 6, primo comma, lettera c).
Gli Stati membri possono inoltre disporre che l’impresa di assicurazione o riassicurazione o altro intermediario che si assume la responsabilità per l’intermediario assicurativo o riassicurativo o per l’intermediario assicurativo a titolo accessorio registri tale intermediario o intermediario a titolo accessorio.
Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare la prescrizione di cui al primo comma a tutte le persone fisiche che lavorano per un intermediario assicurativo o riassicurativo o per un intermediario assicurativo a titolo accessorio ed esercitano un’attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa.
Gli Stati membri garantiscono che i registri riportino il nome delle persone fisiche, in seno alla dirigenza del distributore di prodotti assicurativi o riassicurativi, che sono responsabili della distribuzione assicurativa o riassicurativa.
I registri indicano altresì gli Stati membri in cui l’intermediario opera in regime di libero stabilimento o di libera prestazione di servizi.
2. Gli Stati membri possono istituire più registri per gli intermediari assicurativi e riassicurativi e per gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, purché stabiliscano i criteri in base ai quali gli intermediari devono essere iscritti.
Gli Stati membri istituiscono un sistema di registrazione online. Tale sistema deve essere facilmente accessibile e consentire che la registrazione sia integralmente effettuata direttamente online.
3. Qualora in uno Stato membro vi siano più registri, tale Stato membro istituisce uno sportello unico, che consenta di accedere agevolmente e velocemente all’informazione proveniente da tali registri, che devono essere compilati elettronicamente e aggiornati. Lo sportello consente anche di identificare le autorità competenti dello Stato membro d’origine.
4. L’EIOPA stabilisce, pubblica sul suo sito Internet e tiene aggiornato un registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi e degli intermediari assicurativi a titolo accessorio che abbiano notificato l’intenzione di svolgere attività transfrontaliere conformemente al capo III. A tal fine, gli Stati membri forniscono tempestivamente le informazioni rilevanti all’EIOPA. Il registro contiene collegamenti ipertestuali a ciascuno dei siti Internet delle autorità competenti degli Stati membri ed è a sua volta accessibile tramite tali siti.
L’EIOPA ha il diritto di accedere ai dati memorizzati nel registro di cui al primo comma. L’EIOPA e le autorità competenti hanno diritto di modificare tali dati. Gli interessati i cui dati personali sono memorizzati nel registro e sono oggetto di scambio hanno il diritto di accedere a tali dati memorizzati e di essere adeguatamente informati.
L’EIOPA crea un sito Internet con collegamenti ipertestuali a ogni singolo sportello o, se del caso, un registro istituito dagli Stati membri a norma del paragrafo 3.
Gli Stati membri d’origine garantiscono che la registrazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi e degli intermediari assicurativi a titolo accessorio sia subordinata al possesso dei requisiti pertinenti di cui all’.
La validità della registrazione è soggetta a regolare revisione da parte dell’autorità competente.
Gli Stati membri d’origine garantiscono la cancellazione dal registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi e degli intermediari assicurativi a titolo accessorio che non sono più in possesso dei requisiti di cui all’. Ove del caso, lo Stato membro d’origine informa lo Stato membro ospitante di tale cancellazione.
5. Gli Stati membri garantiscono che le richieste di iscrizione al registro degli intermediari siano trattate entro tre mesi dalla presentazione di una richiesta completa e il richiedente sia informato senza indugio della decisione.
6. Gli Stati membri garantiscono che la registrazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi e degli intermediari assicurativi a titolo accessorio sia subordinata alla richiesta di tutte le seguenti informazioni:
a)
i nominativi degli azionisti o dei soci, siano essi persone fisiche o giuridiche, che detengono una partecipazione superiore al 10 % nell’intermediario e l’importo di tali partecipazioni;
b)
i nominativi delle persone che hanno stretti legami con l’intermediario;
c)
informazioni secondo cui tali partecipazioni o stretti legami non impediscono l’esercizio efficace delle funzioni di vigilanza da parte dell’autorità competente.
Gli Stati membri garantiscono che gli intermediari informino senza indebito ritardo le autorità competenti in merito a eventuali modifiche alle informazioni fornite a norma del presente paragrafo.
7. Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti non concedano la registrazione se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo cui sono soggette una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l’intermediario ha stretti legami, ovvero difficoltà inerenti all’applicazione di dette disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, ostacolano l’effettivo esercizio delle loro funzioni di vigilanza.
Storico versioni
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