Art. 29 · Informazione del cliente

Art. 29

Informazione del cliente

In vigore dal 20 gen 2016
Informazione del cliente 1.   Fatti salvi l’ e l’, paragrafi 1 e 2, ai clienti o potenziali clienti vengono fornite, in tempo utile prima della conclusione di un contratto, informazioni appropriate in relazione alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi e in relazione a tutti i costi e agli oneri connessi. Tali informazioni comprendono almeno i seguenti elementi: a) in caso di prestazione di consulenza, la comunicazione se l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione fornirà al cliente una valutazione periodica dell’idoneità dei prodotti di investimento assicurativi consigliati a tale cliente, come indicato all’; b) per quanto riguarda le informazioni sui prodotti di investimento assicurativi e sulle strategie di investimento proposte, opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti di investimento assicurativi o a determinate strategie di investimento proposte; c) per quanto riguarda le informazioni su tutti i costi e gli oneri relativi da comunicare, informazioni relative alla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi, compresi il costo della consulenza ove pertinente, il costo del prodotto di investimento assicurativo consigliato o offerto al cliente e le modalità di pagamento da parte di quest’ultimo, includendo anche i pagamenti tramite terzi. Le informazioni su tutti i costi e gli oneri, compresi quelli connessi alla distribuzione del prodotto di investimento assicurativo, non causati dal verificarsi di un rischio di mercato sottostante sono presentate in forma aggregata per permettere al cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento dell’investimento e, se il cliente lo richiede, i costi e gli oneri sono presentati in forma analitica. Se del caso, tali informazioni sono fornite al cliente con periodicità regolare, e comunque almeno annuale, per tutto il periodo dell’investimento. Le informazioni di cui al presente paragrafo sono fornite in una forma comprensibile in modo che i clienti o potenziali clienti possano ragionevolmente comprendere la natura del prodotto di investimento assicurativo che viene loro proposto nonché i rischi ad esso connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa. Gli Stati membri possono autorizzare la presentazione di tali informazioni in formato standardizzato. 2.   Fatti salvi l’, paragrafo 1, lettere d) ed e), l’, paragrafo 3, e l’, paragrafo 3, gli Stati membri garantiscono che gli intermediari assicurativi o le imprese di assicurazione siano considerati adempienti in relazione agli obblighi loro incombenti in virtù dell’, paragrafo 1, dell’ o dell’ qualora paghino o percepiscano un onorario o una commissione o forniscano o ricevano benefici non monetari in relazione alla distribuzione di un prodotto di investimento assicurativo o di un servizio accessorio da un qualsiasi soggetto diverso dal cliente o da una persona che agisce per conto del cliente, solo laddove i pagamenti o i benefici: a) non hanno alcuna ripercussione negativa sulla qualità del pertinente servizio al cliente; e b) non pregiudicano il rispetto da parte dell’intermediario assicurativo o dell’impresa di assicurazione dell’obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente. 3.   Gli Stati membri possono imporre ai distributori requisiti più rigorosi in relazione alle materie disciplinate dal presente articolo. In particolare, gli Stati membri possono inoltre vietare o limitare ulteriormente l’offerta o l’accettazione di onorari, commissioni o benefici non monetari da parte di terzi per la fornitura di consulenza in materia di assicurazioni. Tra i requisiti più rigorosi può rientrare l’obbligo di restituire ai clienti tali onorari, commissioni o benefici non monetari o di detrarli dagli onorari pagati dal cliente. Gli Stati membri possono rendere obbligatoria la prestazione di consulenza di cui all’ per la vendita di qualsiasi prodotto di investimento assicurativo o per determinati tipi dello stesso. Gli Stati membri possono prevedere l’obbligo per l’intermediario assicurativo, quando informa il cliente che la consulenza è fornita in modo indipendente, di valutare un numero sufficientemente ampio di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che siano sufficientemente diversificati quanto a tipologia e fornitori, tanto da garantire che gli obiettivi del cliente siano debitamente soddisfatti e che non si limitino ai prodotti assicurativi emessi o forniti da entità che hanno stretti legami con l’intermediario. Gli intermediari assicurativi o le imprese di assicurazione, compresi quelli che operano in regime di libera prestazione di servizi o di libero stabilimento, sono tenuti a rispettare i requisiti più rigorosi di uno Stato membro di cui al presente paragrafo all’atto della conclusione di contratti assicurativi con clienti che hanno la loro residenza abituale o una stabile organizzazione in detto Stato membro. 4.   Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di precisare: a) i criteri per valutare se gli incentivi corrisposti o percepiti da un intermediario assicurativo o da un’impresa di assicurazione abbiano ripercussioni negative sulla qualità del pertinente servizio al cliente; b) i criteri per valutare il rispetto, da parte degli intermediari assicurativi e delle imprese di assicurazione che versano o ricevono incentivi, dell’obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel miglior interesse del cliente. 5.   Gli atti delegati di cui al paragrafo 4 prendono in considerazione: a) la natura dei servizi proposti o forniti al cliente o al potenziale cliente, tenuto conto del tipo, dell’oggetto, delle dimensioni e della frequenza delle operazioni; b) la natura dei prodotti proposti o considerati, compresi i differenti tipi di prodotti di investimento assicurativi.
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