Art. 28 · Conflitti di interesse

Art. 28

Conflitti di interesse

In vigore dal 20 gen 2016
Conflitti di interesse 1.   Gli Stati membri garantiscono che gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione adottino ogni misura appropriata per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra loro, inclusi i dirigenti e i dipendenti, o qualsiasi persona direttamente o indirettamente controllata, e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualsiasi attività di distribuzione assicurativa. 2.   Quando le disposizioni organizzative o amministrative adottate dall’intermediario assicurativo o dall’impresa di assicurazione a norma dell’ per gestire i conflitti di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del cliente, l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione informa chiaramente il cliente, in tempo utile prima della conclusione di un contratto di assicurazione, della natura generale o delle fonti di tali conflitti di interesse. 3.   In deroga all’, paragrafo 1, le informazioni di cui al presente articolo, paragrafo 2: a) sono fornite su un supporto durevole; e b) sono sufficientemente dettagliate, in considerazione delle caratteristiche dei clienti, per consentire a questi ultimi di prendere una decisione informata sulle attività di distribuzione assicurativa nel cui contesto sorge il conflitto di interesse. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di: a) definire le misure che si possono ragionevolmente richiedere agli intermediari assicurativi e alle imprese di assicurazione per rilevare, prevenire, gestire e divulgare i conflitti di interesse quando svolgono attività di distribuzione assicurativa; b) stabilire opportuni criteri per determinare i tipi di conflitto di interesse la cui esistenza potrebbe ledere gli interessi dei clienti o potenziali clienti degli intermediari assicurativi o delle imprese di assicurazione.
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