Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 20 gen 2016
Definizioni 1.   Ai fini della presente direttiva si intende per: 1) «distribuzione assicurativa»: le attività consistenti nel fornire consulenza, proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione di tali contratti, ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, inclusi la fornitura di informazioni, relativamente a uno o più contratti di assicurazione, sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito Internet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compresi il confronto tra il prezzo e il prodotto, o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito Internet o altri mezzi; 2) «distribuzione riassicurativa»: le attività, anche quando sono svolte da un’impresa di riassicurazione senza il coinvolgimento di un intermediario riassicurativo, consistenti nel fornire consulenza, proporre contratti di riassicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione di tali contratti, ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione; 3) «intermediario assicurativo»: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un’impresa di assicurazione o riassicurazione o un suo dipendente e diversa un intermediario assicurativo a titolo accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l’attività di distribuzione assicurativa; 4) «intermediario assicurativo a titolo accessorio»: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un ente creditizio o da un’impresa di investimento ai sensi dell’, paragrafo 1, punti 1) e 2), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), che avvii o svolga a titolo oneroso l’attività di distribuzione assicurativa a titolo accessorio, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’attività professionale principale di detta persona fisica o giuridica è diversa dalla distribuzione assicurativa; b) la persona fisica o giuridica distribuisce soltanto determinati prodotti assicurativi che sono complementari rispetto a un prodotto o servizio; c) i prodotti assicurativi in questione non coprono il ramo vita o la responsabilità civile, a meno che tale copertura non integri il prodotto o il servizio che l’intermediario fornisce come sua attività professionale principale; 5) «intermediario riassicurativo»: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un’impresa di assicurazione o riassicurazione o un suo dipendente, che avvii o svolga a titolo oneroso l’attività di distribuzione riassicurativa; 6) «impresa di assicurazione»: un’impresa ai sensi dell’, punto 1), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13); 7) «impresa di riassicurazione»: un’impresa di riassicurazione ai sensi all’, punto 4), della direttiva 2009/138/CE; 8) «distributore di prodotti assicurativi»: qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario assicurativo a titolo accessorio o impresa di assicurazione; 9) «compenso»: qualsiasi commissione, onorario, spesa o altro pagamento, inclusi altri benefici economici di qualsiasi tipo o qualunque altro vantaggio o incentivo finanziario o non finanziario, offerti o forniti in relazione ad attività di distribuzione assicurativa; 10) «Stato membro d’origine»: a) se l’intermediario è una persona fisica, lo Stato membro nel quale risiede; b) se l’intermediario è una persona giuridica, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede legale oppure, qualora a norma del proprio diritto nazionale esso non abbia una sede legale, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede principale; 11) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro in cui un intermediario assicurativo o riassicurativo ha una presenza permanente o una stabile organizzazione o presta servizi e che non è il suo Stato membro d’origine; 12) «succursale»: un’agenzia o una succursale di un intermediario situata sul territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine; 13) «stretti legami»: stretti legami ai sensi dell’, punto 17), della direttiva 2009/138/CE; 14) «principale sede di attività»: il luogo a partire dal quale è gestita l’attività principale; 15) «consulenza»: la fornitura di raccomandazioni personalizzate a un cliente, su sua richiesta o su iniziativa del distributore di prodotti assicurativi, in relazione a uno o più contratti di assicurazione; 16) «grandi rischi»: i grandi rischi ai sensi dell’, punto 27), della direttiva 2009/138/CE; 17) «prodotto di investimento assicurativo»: un prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato, e non include: a) i prodotti assicurativi non vita elencati all’allegato I della direttiva 2009/138/CE (Rami dell’assicurazione non vita); b) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità; c) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all’investitore un reddito durante la pensione e che consentono all’investitore di godere di determinati vantaggi; d) i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE; e) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico; 18) «supporto durevole»: qualsiasi strumento che: a) permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che siano accessibili per la futura consultazione durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse; e b) consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate. 2.   Ai fini del paragrafo 1, punti 1) e 2), nessuna delle seguenti attività si considera come distribuzione assicurativa o distribuzione riassicurativa: a) la fornitura di informazioni a un cliente a titolo accessorio nel contesto di un’altra attività professionale se: i) il fornitore non intraprende ulteriori iniziative di assistenza nella conclusione o nell’esecuzione di un contratto di assicurazione; ii) lo scopo di tale attività non è di assistenza nella conclusione o nell’esecuzione di un contratto di riassicurazione; b) la gestione dei sinistri per un’impresa di assicurazione o un’impresa di riassicurazione a titolo professionale, nonché la liquidazione dei sinistri e la consulenza in materia di sinistri; c) la mera fornitura di dati e informazioni su potenziali assicurati a intermediari assicurativi, intermediari riassicurativi, a imprese di assicurazione o a imprese di riassicurazione se il fornitore non intraprende ulteriori iniziative di assistenza nella conclusione di un contratto di assicurazione; d) la mera fornitura di informazioni su prodotti assicurativi o riassicurativi, su un intermediario assicurativo, su un intermediario riassicurativo, su un’impresa di assicurazione o su un’impresa di riassicurazione a potenziali assicurati se il fornitore non intraprende ulteriori iniziative di assistenza nella conclusione di un contratto di assicurazione.
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