Art. 19
Conflitti di interesse e trasparenza
In vigore dal 20 gen 2016
Conflitti di interesse e trasparenza
1. Gli Stati membri garantiscono che, in tempo utile prima della conclusione di un contratto di assicurazione, l’intermediario assicurativo fornisca al cliente quanto meno le seguenti informazioni:
a)
se sia detentore di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto di una determinata impresa di assicurazione;
b)
se una determinata impresa di assicurazione, o l’impresa controllante di una determinata impresa di assicurazione, sia detentrice di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto dell’intermediario assicurativo;
c)
riguardo ai contratti proposti od oggetto di consulenza:
i)
se fornisce consulenze in base a un’analisi imparziale e personale;
ii)
se è tenuto, in virtù di un obbligo contrattuale, a esercitare l’attività di distribuzione assicurativa esclusivamente con una o più imprese di assicurazione, nel qual caso deve comunicare la denominazione di tali imprese; o
iii)
se non è vincolato ad alcun obbligo contrattuale di esercitare attività di distribuzione assicurativa esclusivamente con una o più imprese di assicurazione e non fornisce consulenze in base a un’analisi imparziale e personale, nel qual caso deve comunicare la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d’affari;
d)
la natura del compenso ricevuto in relazione al contratto di assicurazione;
e)
se, in relazione al contratto di assicurazione, opera:
i)
sulla base di un onorario, ossia il compenso corrisposto direttamente dal cliente;
ii)
sulla base di una commissione di qualsiasi natura, ossia il compenso incluso nel premio assicurativo;
iii)
sulla base di altri tipi di compensi, compreso un beneficio economico di qualsiasi tipo offerto o ricevuto in virtù del contratto di assicurazione; o
iv)
sulla base di una combinazione tra qualsiasi tipo di compenso di cui ai punti i), ii) e iii).
2. Se l’onorario è corrisposto direttamente dal cliente, l’intermediario assicurativo informa il cliente dell’importo dell’onorario o, laddove ciò non sia possibile, del metodo per calcolare l’onorario.
3. Se il cliente effettua dei pagamenti diversi dai premi in corso e dai pagamenti programmati previsti dal contratto di assicurazione dopo averlo stipulato, l’intermediario assicurativo gli comunica le informazioni di cui al presente articolo per ciascuno di tali pagamenti.
4. Gli Stati membri garantiscono che, in tempo utile prima della stipula di un contratto di assicurazione, l’impresa di assicurazione informi il proprio cliente in merito alla natura del compenso percepito dai propri dipendenti in relazione al contratto di assicurazione.
5. Se il cliente effettua dei pagamenti diversi dai premi in corso e dai pagamenti programmati previsti dal contratto di assicurazione dopo averlo stipulato, l’impresa di assicurazione gli comunica anche le informazioni di cui al presente articolo per ciascuno di tali pagamenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2016:97:oj#art-19