Art. 17 · Principi generali

Art. 17

Principi generali

In vigore dal 20 gen 2016
Principi generali 1.   Gli Stati membri garantiscono che, nello svolgere l’attività di distribuzione assicurativa, i distributori di prodotti assicurativi agiscano sempre in modo onesto, imparziale e professionale per servire al meglio gli interessi dei loro clienti. 2.   Fatta salva la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14), gli Stati membri garantiscono che tutte le informazioni relative alla materia oggetto della presente direttiva, comprese le comunicazioni di marketing, indirizzate dai distributori di prodotti assicurativi a clienti o potenziali clienti siano imparziali, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni di marketing sono sempre chiaramente identificabili come tali. 3.   Gli Stati membri garantiscono che i distributori di prodotti assicurativi non ricevano un compenso o non offrano un compenso ai loro dipendenti e non ne valutino le prestazioni in modo contrario al loro dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. In particolare un distributore di prodotti assicurativi non adotta disposizioni in materia di compenso, obiettivi di vendita o d’altro tipo che potrebbero incentivare lui stesso o i suoi dipendenti a raccomandare ai clienti un particolare prodotto assicurativo, nel caso in cui tale distributore di prodotti assicurativi possa offrire un prodotto assicurativo differente che risponda meglio alle esigenze del cliente.
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