Art. 13 · Cooperazione e scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri

Art. 13

Cooperazione e scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri

In vigore dal 20 gen 2016
Cooperazione e scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri 1.   Le autorità competenti dei diversi Stati membri cooperano tra loro e si scambiano informazioni pertinenti sui distributori di prodotti assicurativi e riassicurativi al fine di assicurare la corretta applicazione della presente direttiva. 2.   In particolare, in fase di registrazione e su base regolare, le autorità competenti condividono ogni informazione pertinente circa l’onorabilità, le conoscenze e le competenze professionali dei distributori di prodotti assicurativi e riassicurativi. 3.   Le autorità competenti si scambiano altresì informazioni riguardo ai distributori di prodotti assicurativi e riassicurativi a cui è stata irrogata una sanzione o è stata applicata un’altra misura di cui al capo VII, informazioni che possono condurre alla cancellazione dal registro di tali distributori. 4.   Le persone competenti a ricevere o comunicare le informazioni di cui alla presente direttiva sono tenute al segreto d’ufficio ai sensi dell’articolo 64 della direttiva 2009/138/CE.
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