Art. 12 · Autorità competenti

Art. 12

Autorità competenti

In vigore dal 20 gen 2016
Autorità competenti 1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti per l’attuazione della presente direttiva. Essi ne informano la Commissione indicando qualsiasi eventuale ripartizione di tali funzioni. 2.   Le autorità di cui al presente articolo, paragrafo 1, possono essere sia pubbliche autorità sia enti riconosciuti dal diritto nazionale o da pubbliche autorità espressamente abilitate a tal fine dal diritto nazionale. Esse non comprendono le imprese di assicurazione o riassicurazione o le associazioni i cui membri includono direttamente o indirettamente imprese di assicurazione o riassicurazione o intermediari assicurativi o riassicurativi, ferma restando la possibilità di collaborazione tra le autorità competenti e altri organismi, laddove sia espressamente prevista dall’, paragrafo 1. 3.   Le autorità competenti devono disporre dei poteri necessari per l’esercizio delle loro funzioni ai sensi della presente direttiva. Qualora nel suo territorio esistano più autorità competenti, lo Stato membro provvede a far sì che queste operino in stretta collaborazione per garantire l’effettivo espletamento delle rispettive funzioni.
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