Art. 11 · Pubblicazione delle norme «di interesse generale»

Art. 11

Pubblicazione delle norme «di interesse generale»

In vigore dal 20 gen 2016
Pubblicazione delle norme «di interesse generale» 1.   Gli Stati membri garantiscono che le loro autorità competenti pubblichino adeguatamente le disposizioni giuridiche nazionali di tutela dell’interesse generale, comprese le informazioni riguardo all’eventuale scelta dello Stato membro di applicare le disposizioni più rigorose di cui all’, paragrafo 3, e alle relative modalità, applicabili allo svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa sul loro territorio. 2.   Uno Stato membro che intende applicare e applica disposizioni che disciplinano la distribuzione assicurativa in aggiunta a quelle stabilite nella presente direttiva garantisce che gli oneri amministrativi derivanti da tali disposizioni siano proporzionati ai fini della tutela dei consumatori. Lo Stato membro continua a monitorare tali disposizioni per garantire che rimangano conformi al presente paragrafo. 3.   L’EIOPA include sul suo sito Internet i collegamenti ipertestuali verso i siti Internet delle autorità competenti nei quali sono pubblicate le informazioni sulle norme di interesse generale. Le autorità nazionali competenti aggiornano periodicamente tali informazioni e l’EIOPA le rende pubblicamente accessibili sul suo sito Internet, suddividendo le norme di interesse generale in diverse categorie a seconda dei rispettivi ambiti del diritto. 4.   Gli Stati membri istituiscono un referente unico competente per fornire informazioni sulle norme di interesse generale nel rispettivo territorio. Tale referente dovrebbe essere un’autorità competente adeguata. 5.   Prima del 23 febbraio 2019, l’EIOPA elabora una relazione in cui esamina le norme di interesse generale pubblicate dagli Stati membri conformemente a quanto disposto nel presente articolo, nel contesto del buon funzionamento della presente direttiva e del mercato interno, e ne informa la Commissione.
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