Art. 1 · Ambito di applicazione

Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 20 gen 2016
Ambito di applicazione 1.   La presente direttiva detta disposizioni relative all’inizio e allo svolgimento delle attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa nell’Unione. 2.   La presente direttiva si applica a qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro o che desideri stabilirvisi per iniziare e svolgere un’attività di distribuzione di prodotti assicurativi e riassicurativi. 3.   La presente direttiva non si applica agli intermediari assicurativi a titolo accessorio che esercitano un’attività di distribuzione assicurativa, qualora siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) l’assicurazione è complementare rispetto al prodotto fornito o al servizio prestato da un fornitore e copre: i) i rischi di deterioramento, perdita o danneggiamento del prodotto fornito o il mancato uso del servizio prestato da tale fornitore; o ii) il danneggiamento o la perdita del bagaglio e altri rischi connessi con un viaggio prenotato presso tale fornitore; b) l’importo del premio versato per il prodotto assicurativo, calcolato proporzionalmente su base annua, non è superiore a 600 EUR; c) in deroga alla lettera b), qualora l’assicurazione sia complementare rispetto a un servizio di cui alla lettera a) e la durata di tale servizio sia pari o inferiore a tre mesi, l’importo del premio versato per persona non è superiore a 200 EUR. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché, nell’esercizio di un’attività di distribuzione attraverso un intermediario assicurativo a titolo accessorio esentato dall’applicazione della presente direttiva a norma del paragrafo 3, l’impresa di assicurazione o l’intermediario assicurativo garantisca che: a) prima della stipula del contratto, il cliente riceva informazioni relative alla sua identità e al suo indirizzo e alle procedure di cui all’ che permettono ai clienti e agli altri soggetti interessati di presentare ricorso; b) siano predisposti meccanismi adeguati e proporzionati per conformarsi agli e per tenere conto delle richieste e delle esigenze del cliente prima di proporre il contratto; c) prima della stipula del contratto, al cliente venga fornito il documento informativo relativo al prodotto assicurativo di cui all’, paragrafo 5. 5.   Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti esercitino un monitoraggio del mercato, compreso il mercato dei prodotti assicurativi commercializzati, distribuiti o venduti a titolo accessorio nel loro Stato membro o a partire dallo stesso. L’EIOPA può agevolare e coordinare tale monitoraggio. 6.   La presente direttiva non si applica alle attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa connesse con rischi e impegni situati al di fuori dell’Unione. La presente direttiva lascia impregiudicato il diritto di uno Stato membro in materia di attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa esercitate da imprese di assicurazione e di riassicurazione o da intermediari assicurativi e riassicurativi stabiliti in un paese terzo, che operano sul suo territorio in base al principio della libera prestazione di servizi, purché sia garantita la parità di trattamento per tutti i soggetti che esercitino o siano autorizzati ad esercitare attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa nel mercato in questione. La presente direttiva non disciplina le attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa esercitate in paesi terzi. Gli Stati membri informano la Commissione delle difficoltà di carattere generale incontrate dai propri distributori di prodotti assicurativi o riassicurativi nello stabilirsi o nell’esercitare attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa in un paese terzo.
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