Art. 60
1. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni che impongono sanzioni o misure amministrative per violazione delle disposizioni che recepiscono la presente direttiva avverso le quali non sia stato presentato ricorso, vengano pubblicate dalle autorità competenti sul loro sito internet ufficiale subito dopo che la persona soggetta a sanzione è stata informata della decisione. La pubblicazione contiene quanto meno le informazioni sul tipo e sulla natura della violazione e l'identità delle persone responsabili. Gli Stati membri non sono tenuti a applicare il presente comma alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.
Laddove, a seguito di una valutazione caso per caso condotta sulla proporzionalità della pubblicazione dell'identità delle persone responsabili di cui al primo comma, l'autorità competente ritenga sproporzionata la pubblicazione di tali dati o qualora la pubblicazione metta a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine in corso, le autorità competenti:
a)
rinviano la pubblicazione della decisione di imporre una sanzione o una misura amministrativa fino a che i motivi della mancata pubblicazione cessino;
b)
pubblicano la decisione di imporre una sanzione o misura amministrativa in forma anonima in conformità della normativa nazionale, se la pubblicazione anonima assicura un'efficace protezione dei dati personali in questione; qualora si decida di pubblicare una sanzione o misura amministrativa in forma anonima, la pubblicazione dei dati pertinenti può essere rimandata per un periodo di tempo ragionevole se si prevede che entro tale periodo le ragioni di una pubblicazione anonima cessino;
c)
non pubblicano la decisione di imporre una sanzione o misura amministrativa nel caso in cui le opzioni di cui alle lettere a) e b) siano ritenute insufficienti ad assicurare:
i)
che la stabilità dei mercati finanziari non venga messa a rischio; oppure
ii)
la proporzionalità della pubblicazione delle decisioni rispetto alle misure ritenute di natura inferiore.
2. Qualora gli Stati membri permettano la pubblicazione di decisioni avverso le quali è stato presentato ricorso, le autorità competenti pubblicano immediatamente sul loro sito internet ufficiale anche tali informazioni e qualsiasi informazione successiva sull'esito del ricorso. Inoltre, sono pubblicate anche eventuali decisioni che annullano la decisione precedente di imporre una sanzione o misura amministrativa.
3. Le autorità competenti provvedono affinché le informazioni pubblicate ai sensi del presente articolo restino sul loro sito internet ufficiale per un periodo di cinque anni dalla pubblicazione. Tuttavia, i dati personali ivi contenuti sono mantenuti sul sito internet ufficiale dell'autorità competente soltanto per il periodo necessario conformemente alle norme in vigore sulla protezione dei dati personali.
4. Gli Stati membri provvedono affinché, nello stabilire il tipo e il livello di sanzione o misura amministrativa, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti tra cui, se del caso:
a)
la gravità e la durata della violazione;
b)
il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile;
c)
la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile, quale risulta, ad esempio, dal fatturato complessivo della persona giuridica ritenuta responsabile o dal reddito annuo della persona fisica ritenuta responsabile;
d)
il profitto ricavato grazie alla violazione dalla persona fisica o giuridica ritenuta responsabile, nella misura in cui possa essere determinato;
e)
le perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possono essere determinate;
f)
il livello di collaborazione della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile con l'autorità competente;
g)
precedenti violazioni della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile.
5. Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere considerate responsabili delle violazioni di cui all', paragrafo 1, commesse a beneficio di chiunque agisca a titolo individuale o in quanto parte di un organo di tale persona giuridica e che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica stessa, basata su:
a)
il potere di rappresentare la persona giuridica;
b)
l'autorità di prendere decisioni a nome della persona giuridica; oppure
c)
l'autorità di esercitare controlli in seno alla persona giuridica.
6. Gli Stati membri provvedono altresì affinché le persone giuridiche possano essere considerate responsabili nei casi in cui il mancato esercizio di vigilanza o controllo da parte di una delle persone di cui al paragrafo 5 del presente articolo abbia reso possibile che fossero commesse le violazioni di cui all', paragrafo 1, a favore di tale persona giuridica, ad opera di una persona soggetta alla sua autorità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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