Art. 56
1. Ciascuno Stato membro prevede che le FIU debbano utilizzare canali protetti di comunicazione tra loro e incoraggia l'uso di FIU.net o del sistema che la sostituirà.
2. Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dalla presente direttiva, ciascuna FIU cooperi nell'applicazione di tecnologie d'avanguardia in conformità del diritto nazionale. Tali tecnologie devono consentire a ciascuna FIU di incrociare anonimamente i propri dati con quelli delle altre FIU, assicurando la completa protezione dei dati personali, al fine di individuare in altri Stati membri soggetti che la interessano e rintracciarne proventi e fondi.
Storico versioni
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