Art. 55

Art. 55

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni scambiate ai sensi degli siano utilizzate solo ai fini per cui sono state richieste o fornite e che ogni comunicazione di tali informazioni da parte della FIU che le riceve ad altre autorità, agenzie o servizi, o qualsiasi impiego di tali informazioni al di là dei fini originariamente approvati, avvenga subordinatamente al previo consenso della FIU che le fornisce. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché il previo consenso della FIU che riceve la richiesta a comunicare le informazioni ad autorità competenti sia concesso tempestivamente e nella più ampia misura possibile. La FIU che riceve la richiesta non deve rifiutare il suo consenso a tale comunicazione tranne se ciò vada oltre la portata dell'applicazione delle sue disposizioni AML/CFT, possa compromettere un'indagine penale, sia palesemente sproporzionato rispetto agli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica o dello Stato membro della FIU che riceve la richiesta, o sia altrimenti non conforme ai principi fondamentali del diritto nazionale di tale Stato membro. Il rifiuto del consenso è adeguatamente circostanziato.
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