Art. 54

Art. 54

Le informazioni e i documenti ricevuti a norma degli sono usati per lo svolgimento dei compiti delle FIU previsti dalla presente direttiva. Nello scambiare informazioni o documenti a norma degli , la FIU che tramette tali informazioni o documenti può subordinarne l'uso a limitazioni o condizioni. La FIU che riceve le informazioni o i documenti rispetta tali limitazioni e condizioni.
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