Art. 53
1. Gli Stati membri provvedono affinché le FIU si scambino, spontaneamente o su richiesta, ogni informazione che possa risultare loro utile per il trattamento o l'analisi di informazioni da parte delle FIU collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e alle persone fisiche o giuridiche implicate, anche se il tipo di reati presupposto eventualmente associato non è stato individuato al momento dello scambio.
La richiesta indica tutti i fatti pertinenti, le informazioni sul contesto, le motivazioni della richiesta e le modalità con cui saranno utilizzate le informazioni. Si possono applicare meccanismi di scambio diversi, se così convenuto fra le FIU, in particolare per quanto concerne gli scambi tramite FIU.net, o il sistema che la sostituirà.
Quando una FIU riceve una segnalazione ai sensi dell', paragrafo 1, primo comma, lettera a), che riguarda un altro Stato membro, la trasmette prontamente alla FIU di tale Stato membro.
2. Gli Stati membri provvedono affinché la FIU cui viene inviata una richiesta usi l'intera gamma dei poteri disponibili che utilizzerebbe di norma a livello nazionale per ottenere e analizzare le informazioni quando risponde alla richiesta di informazioni di cui al paragrafo 1 da parte di un'altra FIU. La FIU che riceve la richiesta risponde in maniera tempestiva.
Qualora una FIU debba di ottenere informazioni ulteriori da un soggetto obbligato avente sede in un altro Stato membro che opera nel suo territorio, la richiesta è indirizzata alla FIU dello Stato membro nel cui territorio ha sede il soggetto obbligato. Tale FIU trasmette tempestivamente le richieste e le risposte.
3. Una FIU può rifiutare di scambiare informazioni solo in circostanze eccezionali, se lo scambio potrebbe essere contrario ai principi fondamentali del suo diritto nazionale. Tali eccezioni sono specificate in modo da evitare abusi o limitazioni indebite al libero scambio di informazioni per finalità di analisi.
Storico versioni
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Procelex:32015L0849#art-53