Art. 48

Art. 48

1.   Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti controllino in modo efficace e adottino le misure necessarie per garantire l'osservanza della presente direttiva. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dispongano di poteri adeguati, compresa la facoltà di prescrivere la comunicazione di ogni informazione pertinente per il controllo della conformità e di effettuare verifiche, e dispongano di risorse finanziarie, umane e tecniche adeguate per l'assolvimento delle loro funzioni. Gli Stati membri provvedono affinché il personale di tali autorità mantenga standard professionali elevati, anche in materia di riservatezza e protezione dei dati, soddisfi i requisiti di elevata integrità e disponga di competenze adeguate. 3.   Per quanto riguarda gli enti creditizi e gli istituti finanziari e i prestatori di servizi di gioco d'azzardo, le autorità competenti dispongono di poteri di vigilanza rafforzati. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro in cui il soggetto obbligato gestisce sedi vigilino affinché tali sedi ne rispettino le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva. Nel caso delle sedi di cui all', paragrafo 9, tale vigilanza può includere l'adozione di misure appropriate e proporzionate per affrontare gravi carenze che richiedono un intervento immediato. Tali misure sono temporanee e cessano quando sono risolte le carenze riscontrate, anche tramite l'assistenza o la cooperazione con autorità competenti dello Stato membro d'origine del soggetto obbligato a norma dell', paragrafo 2. 5.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro in cui il soggetto obbligato gestisce sedi cooperino con le autorità competenti dello Stato membro in cui è situata la sede centrale del soggetto obbligato nell'assicurare un'efficace vigilanza sugli obblighi previsti dalla presente direttiva. 6.   Gli Stati membri assicurano che, quando applicano un approccio alla vigilanza basato sul rischio, le autorità competenti: a) comprendano chiaramente i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo presenti nel rispettivo Stato membro; b) abbiano accesso in situ e extra situ a tutte le pertinenti informazioni sugli specifici rischi nazionali e internazionali associati a clienti, prodotti e servizi dei soggetti obbligati; e c) basino la frequenza e l'intensità della vigilanza in situ e extra situ sul profilo di rischio dei soggetti obbligati e sui rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo presenti nello Stato membro. 7.   La valutazione dell'esposizione al rischio di soggetti obbligati rispetto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo, compresi i rischi di non conformità, è esaminata sia periodicamente sia in caso si verifichino fatti di rilievo o cambiamenti importanti nel loro assetto gestionale e nella loro operatività. 8.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti tengano conto del margine di discrezionalità concesso al soggetto obbligato e riesaminino opportunamente le valutazioni del rischio alla base di tale discrezionalità, nonché l'adeguatezza e l'attuazione delle politiche interne nonché dei controlli e delle procedure di tale soggetto. 9.   Nel caso di soggetti obbligati di cui all', paragrafo 1, punto 3), lettere a), b) e d), gli Stati membri possono consentire che le funzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano svolte da organi di autoregolamentazione, purché conformi al paragrafo 2 del presente articolo. 10.   Entro il 26 giugno 2017 le AEV emanano orientamenti indirizzati alle autorità competenti a norma dell' dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 sulle caratteristiche di un approccio alla vigilanza basato sul rischio e sulle disposizioni da prendere ai fini della vigilanza basata sul rischio. Sono tenute in particolare considerazione la natura e il volume dell'attività economica e, ove opportuno e proporzionato, sono stabilite misure specifiche.
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