Art. 44

Art. 44

1.   Gli Stati membri, al fine di contribuire alla preparazione delle valutazioni del rischio di cui all', assicurano di essere in grado di valutare l'efficacia dei loro sistemi di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, producendo statistiche complete sulle questioni rilevanti per l'efficacia di tali sistemi. 2.   Le statistiche di cui al paragrafo 1 includono: a) dati quantitativi sulle dimensioni e l'importanza dei diversi settori che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, tra cui numero di entità e persone e importanza economica di ciascun settore; b) dati quantitativi sulle fasi di segnalazione, d'indagine e di azione giudiziaria del regime nazionale in materia di AML/CFT, tra cui numero di segnalazioni di operazioni sospette trasmesse alla FIU e relativo seguito e, su base annua, numero di casi investigati, persone perseguite, persone condannate per reati di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, tipi di reati presupposto, ove tali informazioni siano disponibili, e valore in euro dei beni congelati, sequestrati o confiscati; c) se disponibili, dati specifici sul numero e sulla percentuale di segnalazioni che danno origine a successive indagini, unitamente a una relazione annuale ai soggetti obbligati che illustri nei dettagli l'utilità e il seguito dato alle segnalazioni effettuate; d) dati riguardanti il numero di richieste internazionali di informazioni effettuate, ricevute e rifiutate dalla FIU, nonché di quelle evase, parzialmente o totalmente. 3.   Gli Stati membri provvedono alla pubblicazione di una revisione consolidata delle loro statistiche. 4.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le statistiche di cui al paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

celex:32015L0849#art-44