Art. 36

Art. 36

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti di cui all' informino prontamente la FIU qualora, nel corso di ispezioni da esse effettuate presso soggetti obbligati oppure in qualsivoglia altro modo, vengano a conoscenza di fatti che potrebbero essere collegati a riciclaggio o a finanziamento del terrorismo. 2.   Gli Stati membri assicurano che gli organi di sorveglianza cui è conferito, per legge o per regolamento, il potere di vigilare sulla borsa, sul mercato dei cambi e sui mercati dei derivati finanziari informino la FIU qualora rilevino fatti che potrebbero essere collegati a riciclaggio o a finanziamento del terrorismo.
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