Art. 35
1. Gli Stati membri vietano ai soggetti obbligati di eseguire un'operazione quando essi sanno o sospettano che sia collegata a proventi di attività criminose o al finanziamento del terrorismo, prima di aver completato le procedure necessarie a norma dell', paragrafo 1, primo comma, lettera a), e di aver rispettato eventuali altre istruzioni specifiche impartite dalla FIU o dalle autorità competenti in conformità del diritto nazionale dello Stato membro in questione.
2. Qualora sia impossibile astenersi dall'eseguire le operazioni di cui al paragrafo 1 o tale astensione possa ostacolare il perseguimento dei beneficiari di un'operazione sospetta, i soggetti obbligati informano la FIU immediatamente dopo aver eseguito l'operazione.
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